Art. 34 · Trattamento economico
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 34

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Trattamento economico

In vigore dal 21 feb 1985
Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci: a) onorario professionale e quota integrativa proporzionale; b) concorso nelle spese di produzione del reddito; c) indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale; d) compenso di variazione degli indici del costo della vita; e) contributo previdenziale e di malattia. In particolare: a) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposto per ciascun assistibile in carico di età compresa fra 0 e 12 anni il compenso forfettario annuo di cui alla colonna b) della seguente tabella e una quota integrativa professionale (colonna c) della tabella, articolata per anzianità di specializzazione in relazione al disposto dell'art. 48, 3° comma, punto 7 della legge 833/78. Onorario professionale e quota integrativa vengono corrisposti mensilmente in dodicesimi. Le variazioni della quota integrativa saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione se la variazione cade entro il 30 giugno o il 1 gennaio successivo se la variazione cade tra il 1 luglio e il 31 dicembre. +----------------------+------------+----------------------+----------+ | Anzianità di | | | | | specializzazione del | | Quota integrativa | | | pediatra (a) |onorario (b)| proporzionale (c) |TOTALE (d)| +----------------------+------------+----------------------+----------+ |da 0 fino a 2 anni | 30.000 | 7.716 | 37.716 | +----------------------+------------+----------------------+----------+ |oltre 2 fino a 9 anni | 30.000 | 11.490 | 41.490 | +----------------------+------------+----------------------+----------+ |oltre 9 fino a 16 anni| 30.000 | 15.263 | 45.263 | +----------------------+------------+----------------------+----------+ |oltre 16 anni | 30.000 | 19.032 | 49.032 | +----------------------+------------+----------------------+----------+ b) Concorso nelle spese di produzione del reddito. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali ed in particolare per la disponibilità dello studio medico con locale di attesa e servizi, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti. Il concorso nelle spese è corrisposto nella misura di lire 12.500 annue ad assistibile fino al limite del massimale individuale o della diversa quota individuale. Nulla è dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il concorso nelle spese per la produzione del reddito è integrato della somma annua di lire 500 per assistibile.Tale somma è corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati. Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. A tale scopo egli presenterà all'U.S.L. la fotocopia, sottoscritta per conformità, del quadro E del mod. 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese dagli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attività svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L., nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvederà a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi. Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attività convenzionata, dovrà essere imputata allo svolgimento di tale attività una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attività convenzionale e il totale degli introiti denunciati. In questo caso, qualora, il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potrà dimostrarne alla U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. Il contributo non compete, o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso, l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attività, servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex , tenendo presente l'entità sia dell'attività convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonché l'opportunità di incentivare la più ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennità forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al successivo punto c). c) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposta una indennità forfettaria a copertura del rischio di avviamento professionale nella misura annua di lire 12.500 ad assistibile fino al limite del massimale individuale o della diversa quota individuale. Nulla è dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'indennità per rischio e avviamento professionale è integrata della somma annua di lire 2.150 per assistibile. Tale somma è corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati. d) Compenso di variazione degli indici del costo della vita. A decorrere dal 1 febbraio 1984 i compensi sono maggiorati di lire 170 ad assistibile nell'anno, per ogni punto di contingenza riconosciuto nel trimestre precedente nel settore dell'industria, con un limite massimo individuale pari a quello attribuito per il settore industriale nel periodo considerato. Tali maggiorazioni sono apportate trimestralmente con effetto 1 febbraio, 1 maggio, 1°agosto, 1°novembre di ogni anno sulla base dei punti di contingenza riconosciuti nel trimestre precedente. Per quanto concerne il mese di gennaio 1984 restano in vigore le norme del precedente accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. Il compenso di variazione degli indici del costo della vita non spetta a coloro che comunque a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento della retribuzione al costo della vita, salvo quanto previsto dal comma successivo. Ai medici convenzionati che, in dipendenza dei loro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico superiore al minimo, fruiscono dell'indennità integrativa speciale o di altro trattamento di adeguamento al costo della vita, e riconosciuta, nei limiti e con le modalità di cui al 1° e 2° comma, una quota aggiuntiva che, sommata al trattamento di adeguamento principale, non superi l'incremento annuale previsto allo stesso titolo per i lavoratori dell'industria. e) Contributo previdenziale e di malattia. Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell' della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti a) e d) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza, trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,4% dei compensi relativi ai punti a) e d) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, secondo le modalità stabilite negli incontri periodici di cui all'. f) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni extra. Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all' e il compenso per le prestazioni extra di cui all'allegato A. Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria più rappresentativi. Tempi di pagamento. Tutte le competenze devono essere versate al medico mensilmente entro la seconda metà del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi, ai pediatri di libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente delle UU.SS.LL. In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 2 giorni. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attività assistenziale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-34