Art. 3 · Graduatorie
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 3

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Graduatorie

In vigore dal 12 gen 1985
I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all' e che non abbiano compiuto il 50° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono entro il 30 aprile di ogni anno, inviare al Comitato di cui all' domanda conforme allo schema allegato (all'. B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati. Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo. Il Comitato, in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all', redige entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo. La graduatoria deve essere resa pubblica sul bollettino ufficiale della Regione entro il 15 settembre. I pediatri interessati possono inoltrare al Comitato stesso entro il 15 ottobre eventuale istanza di riesame della graduatoria. La graduatoria regionale è approvata in via definitiva entro il 15 novembre dalla Giunta Regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'. I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o più di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali località carenti richieste. Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri già iscritti negli elenchi di altri Comuni o diversi ambiti territoriali della Regione, definiti ai sensi del successivo , che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. L'U.S.L. provvederà ad inserire nell'elenco della zona in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di più concorrenti quelli con maggiore anzianità di specializzazione. Esaurite tali domande si procederà all'inserimento del concorrente che ha il maggior punteggio nella graduatoria regionale. Esaurita la graduatoria, nelle zone in cui non sia stato ancora raggiunto il rapporto ottimale e fino al completamento dello stesso, possono essere in qualsiasi momento, inseriti negli elenchi a domanda: 1) i medici in possesso del titolo prescritto, che siano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale. Tali medici possono conservare le scelte di assistibili in età non pediatrica per la durata di sei mesi; i compensi relativi a tali scelte sono quelli stabiliti dall'accordo collettivo per i medici di medicina generale; 2) altri pediatri che non abbiano superato il 60° anno di età e non versino in posizione di incompatibilità, graduati seguendo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo . L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza. Requisiti per l'iscrizione nella graduatoria di cui al 2° comma del presente articolo sono: a) il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" o "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura"; b) in carenza dei titoli di cui alla precedente lettera a) requisito equivalente per l'iscrizione nella graduatoria è una dichiarazione scritta, rilasciata dal legale rappresentante dell'U.S.L. o dal Rettore dell'Università attestante il servizio di ruolo, per la durata minima di cinque anni nell'ultimo decennio, nella disciplina per la quale si concorre.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-3