Art. 29 · Richieste di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 29

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Richieste di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali

In vigore dal 12 gen 1985
Ove lo ritenga necessario il pediatra può formulare richiesta di visita o indagine specialistica, proposta di ricovero o di cure termali. La richiesta di indagine specialistica deve essere corredata della diagnosi o del sospetto diagnostico. In casi particolari essa può contenere la richiesta di consulenza o la proposta di passaggio in cura. La proposta di ricovero deve essere motivata. Gli assistiti possono accedere senza la richiesta del pediatra curante alle seguenti specialità nelle strutture pubbliche: odontoiatria e oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche). Il modulario di cui all' è utilizzato anche per le certificazioni previste dal presente Accordo, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è attuata la multi-pluri-proposta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-29