Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 29
29 / 39Richieste di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali
In vigore dal 12 gen 1985
Ove lo ritenga necessario il pediatra può formulare richiesta di visita o indagine specialistica, proposta di ricovero o di cure termali.
La richiesta di indagine specialistica deve essere corredata della diagnosi o del sospetto diagnostico. In casi particolari essa può contenere la richiesta di consulenza o la proposta di passaggio in cura.
La proposta di ricovero deve essere motivata.
Gli assistiti possono accedere senza la richiesta del pediatra
curante alle seguenti specialità nelle strutture pubbliche: odontoiatria e oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche).
Il modulario di cui all' è utilizzato anche per le
certificazioni previste dal presente Accordo, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è attuata la multi-pluri-proposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-29