Art. 2 · Incompatibilità
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 2

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Incompatibilità

In vigore dal 12 gen 1985
(Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all' il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38 ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato (ex art. 47 e 48 legge 833/78); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno secondo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-2