Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 17
17 / 39Revoca e recusazione della scelta
In vigore dal 12 gen 1985
Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato
può revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
Il pediatra che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell' della legge 833/78. Fra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
Non è consentita la recusazione quando nel Comune non sia operante
altro pediatra o, in mancanza di questi, altro medico di medicina generale, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di USL di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-17