Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 16
16 / 39Scelta del pediatra
In vigore dal 12 gen 1985
La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.
Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato
sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione specifica della qualifica di pediatra sul documento personale di iscrizione al Servizio Sanitario.
Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare
scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del dodicesimo anno di età.
Le nuove scelte relative a bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti,
relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricurati dal medico di medicina generale dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'.
In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma
precedente possono essere effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.
L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui
all' ovvero del Comitato ex qualora il primo non risulti costituito, previa accettazione del nuovo medico scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
La scelta è a tempo indeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-16