Art. 13 · Istituzione e durata in carica degli organi collegiali
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 13

13 / 39

Istituzione e durata in carica degli organi collegiali

In vigore dal 12 gen 1985
I comitati consultivi di cui agli e le Commissioni disciplinari di cui agli devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso. Fermo restando il numero dei componenti indicato agli laddove non si ritenga funzionale la istituzione in ogni singola U.S.L. degli organismi collegiali di cui agli articoli predetti, per accordo tra più U.S.L. può essere costituito un unico organismo, i cui rappresentanti di parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati di gestione delle singole U.S.L.; i rappresentanti di parte medica saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle U.S.L. facenti parte del gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-13