Art. 1 · Campo di applicazione
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 12 gen 1985
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 . (Campo di applicazione) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all' del presente Accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 12 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionale e regionali. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta. Regola altresì le modalità di espletamento di eventuali rapporti libero-professionali che saranno messi in atto dalle U.S.L. con i medici specialisti in pediatria iscritti negli elenchi di cui all', al fine di assicurare la più capillare diffusione dell'attività pediatrica espletata nelle strutture a gestione diretta delle U.S.L.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-1