Art. 7 · Massimale di scelte e sue limitazioni
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 7

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Massimale di scelte e sue limitazioni

In vigore dal 4 lug 1986
I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla regione ai sensi del punto 5, terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/78. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi svolga altre attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività. Nei confronti dei medici anche universitari a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, oltrechè a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 500 scelte. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale e subordinata, diverse da quelle di cui al precedente comma, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. Ai medici limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività di medico di medicina generale di un orario pari o inferiore a 34 ore è consentita l'acquisizione di un numero di 125 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma. Se l'impegno orario settimanale è dovuto a lavoro subordinato, anziché 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. Tenuto conto delle difficoltà tecniche di assicurare il rispetto dei massimali di scelte e delle quote individuali stabiliti dall'accordo, le parti convengono di consentire che i limiti di scelte attribuibili ai medici convenzionati ai sensi del presente articolo subiscano una variazione massima nella misura del 3%. Nell'applicazione del massimale, fatte salve altre particolari situazioni locali, sono consentite le seguenti deroghe: - minori che superino il 12° anno di età o comunque passino dal pediatra al generico; - coniuge che entra in famiglia; - presenza nel comune di soli medici massimalisti fino alla copertura della zona carente; - cambiamento di status o riacquisizione dello status (militari, ecc.); - facenti parti di comunità religiose o laiche, ad esclusione di istituti di ricovero o assistenziali. I casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio, sentito il Comitato di cui all'. Entro quattro mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale riguardante il nuovo regolamento del fondo di previdenza dei medici di medicina generale, i medici ultrassettantenni iscritti negli elenchi di medicina generale cessano dal rapporto convenzionale. Qualora l'ENPAM non sottoponga all'approvazione dei Ministeri vigilanti il suddetto regolamento entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che renderà esecutivo il presente accordo, i medici ultrasettantenni cesseranno dal rapporto convenzionale dalla data del 31 maggio 1985. La norma di cui all'ultimo comma dell' dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1981 resta confermata in favore dei medici che, avendo compiuto il 70° anno di età in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, cessano volontariamente dal rapporto convenzionale nel termine di sei mesi dal compimento del 70° anno. I benefici economici derivanti dalla norma di cui al comma precedente si applicano anche ai medici che compiono il 70° anno di età tra la data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e il 31 dicembre 1984, a condizione che all'atto del compimento del 70° anno di età cessino volontariamente dal rapporto convenzionale. I medici di cui al comma precedente che non si avvalgono del beneficio economico di cui all', ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e coloro che hanno compiuto o compiano il settantesimo anno di età dopo la data del 31 dicembre 1984 conservano il rapporto convenzionale ai sensi dei commi 12 e 13 che precedono; ad essi è assegnato un massimale di 500 scelte, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-7