Art. 4 · Rapporto ottimale
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 4

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Rapporto ottimale

In vigore dal 12 gen 1985
Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente , cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della Regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti. Il medico operante in un Comune comprendente più U.S.L., fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell' comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma può essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residenti o frazione di mille superiore ai 500, detratta la popolazione, in età pediatrica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimale esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dalla applicazione dell' o dalla volontà dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per sè stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima della scadenza del presente accordo. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-4