Art. 38 · Commissioni professionali
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 38

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Commissioni professionali

In vigore dal 12 gen 1985
In ogni regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983 n. 730 una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologia e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualità della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterare inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le U.S.L. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle U.S.L. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, è presieduta dal Presidente della Federazione Provinciale dell'Ordine dei Medici della città capoluogo di Regione ed è così costituita: - 5 esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti dalle strutture universitarie e dal Servizio sanitario nazionale; - 4 rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi regionali; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. Nello spirito di quanto stabilito dal primo comma dell' della citata legge 730 ed al fine di fornire ulteriori e più ampi elementi di valutazione alle Commissioni regionali con Decreto del Ministro della Sanità è costituita una Commissione professionale a livello centrale presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e composta da: - 7 esperti del mondo universitario o del Servizio sanitario nazionale; - 3 dirigenti del Ministero della Sanità; - dal Presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Farmacisti; - 6 rappresentanti regionali designati dagli assessori della delegazione regionale firmatari del presente accordo; - 2 rappresentanti per ciascuna delle 3 organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, 2 dei pediatri di libera scelta e 2 dei medici specialisti ambulatoriali, maggiormente rappresentative a livello nazionale; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-38