Art. 32 · Sostituzioni
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 32

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Sostituzioni

In vigore dal 12 gen 1985
Il medico che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente U.S.L. il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni. Le UU.SS.LL. per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa, corrispondono i compensi al medico sostituito, il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal 31° giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. Il medico che non riesca ad assicurare sostituzione, deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all' e secondo l'ordine delle stesse. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto. I rapporti economici fra il medico sostituto e quello sostituito, chiunque fra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati secondo le modalità stabilite da apposito regolamento da concordare tra le parti, tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il medico si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, il Comitato di cui all' esamina il caso ai fini di eventuali proposte di risoluzione del rapporto. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le U.S.L. possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento delle Commissioni di cui agli provvede la U.S.L. con le modalità di cui al 3° comma del presente articolo. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che, in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se questo ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-32