Art. 30 · Medicina di gruppo
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 30

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Medicina di gruppo

In vigore dal 12 gen 1985
Al fine di conseguire un miglior livello qualitativo delle prestazioni e per l'espletamento coordinato e più funzionale delle attività e dei compiti loro derivanti dalla presente convenzione nonché ai fini dell'associazione di cui alla norma transitoria n. 1 per il rientro nei massimali, i medici iscritti negli elenchi possono concordare fra loro e realizzare forme di lavoro associato o di gruppo, dandone comunicazione alla U.S.L., sulla base del regolamento allegato alla presente convenzione sotto la lettera B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-30