Art. 3 · Graduatoria
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 3

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Graduatoria

In vigore dal 12 gen 1985
I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte, annualmente a livello regionale. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di età. Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 maggio, al comitato di cui al successivo della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera F), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. Il comitato ex sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo , predispone entro il 31 luglio una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro il 15 novembre successivo i medici interessati possono inoltrare allo stesso Comitato ex istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria regionale è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dalla amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-3