Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 21
21 / 41Apertura degli ambulatori
In vigore dal 12 gen 1985
L'ambulatorio dei medici iscritti negli elenchi - salvo quanto
previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il funzionamento dell'assistenza.
Il suddetto orario, che verrà comunicato all'U.S.L, sarà esposto all'ingresso dell'ambulatorio.
Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere
attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.
Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
Le visite ambulatoriali, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-21