Art. 20 · Elenchi nominativi e variazioni mensili
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 20

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Elenchi nominativi e variazioni mensili

In vigore dal 12 gen 1985
Entro la fine di ciascun semestre le U.S.L., inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-20