Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale Allegato B Regolamento
Art. 2
41 / 41Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 30 ai fini dei massimali.
In vigore dal 12 gen 1985
L'associazione costituita ai fini del rientro nei massimali di cui alla norma transitoria n. 3 è regolata dal precedente , nonché dalle norme di attuazione che verranno emanate entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione dalle singole regioni in accordo con una delegazione designata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, per ogni singola Regione, al fine di garantire un uniforme comportamento deontologico su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
1) dovranno essere determinati reciproci diritti e doveri
dell'associante e dell'associato.
Ferma restando la possibilità di risoluzione consensuale del
rapporto di associazione, in tutti i casi nei quali la richiesta di risoluzione susciti controversie tra le parti, la vertenza verrà deferita all'esame degli Organi statutari degli Ordini dei Medici competenti per territorio, che la risolveranno verificando l'esistenza di condizioni di giusta causa.
2) Il medico da associare deve essere scelto tra i titolari
inseriti negli elenchi, con l'obiettivo di favorire l'occupazione giovanile.
3) La somma delle scelte del titolare e di quelle eventuali
dell'associato non può superare la somma dei massimali o della quota individuale.
4) Nel rispetto del punto precedente, solo all'associato possono essere attribuite nuove scelte.
5) L'associato può acquisire scelte in carico al titolare alla data di inizio dell'associazione solo con il consenso del titolare.
6) Il pagamento delle quote capitarie eccedenti, legate a
ciascuna data di rientro ai sensi della norma transitoria n. 3, avviene direttamente in favore dell'associato.
Nel caso di risoluzione del rapporto di associazione, il medico associante è tenuto, entro 30 giorni, a dar luogo al nuovo rapporto di associazione ovvero alla risoluzione volontaria; ove non provveda, si applica la procedura di revoca di ufficio prevista dalla norma medesima. E comunque escluso il pagamento delle quote capitarie eccedenti a favore del medico associante.
7) Tutte le scelte, per quanto riguarda l'onorario sono
retribuite secondo la tabella con l'anzianità di laurea del titolare.
8) Non sarà tenuto conto delle effettive fasce di età degli
assistiti in carico al titolare.
9) Ai fini del calcolo ogni Regione identificherà una
retribuzione media in relazione ai dati percentuali di distribuzione per fasce di età dei cittadini della Regione nell'anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-2-2