Art. 15 · Cessazione e sospensione del rapporto
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 15

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Cessazione e sospensione del rapporto

In vigore dal 12 gen 1985
Il rapporto di prestazioni d'opera intellettuale tra le U.S.L. e i medici iscritti negli elenchi, oltre che per le cause di decadenza di cui all', cessa soltanto: 1) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui agli ; 2) per recesso del medico da comunicare al Comitato di cui all' con almeno un mese di preavviso; 3) per compimento del 70° anno di età. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al punto 1) il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione dell'Albo professionale. Oltre che per provvedimento delle Commissioni di cui agli , l'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-15