Art. 1 · Regolamento generale dell'associazione.
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale Allegato B Regolamento

Art. 1

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Regolamento generale dell'associazione.

In vigore dal 12 gen 1985
Allegato B REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONE DI CUI ALL' Regolamento generale dell'associazione. L'associazione di cui all' è volontaria; essa può essere costituita fra i medici residenti nello stesso ambito territoriale, già inseriti negli elenchi di cui all' e indipendentemente dalle scelte in carico a ciascun medico. Ciascun medico può fare parte di una sola associazione. I rapporti fra i medici associati, nonché la ripartizione delle spese professionali, sono regolati autonomamente in base ad un accordo sottoscritto fra gli stessi e notificato alla U.S.L. o all'Ordine dei Medici competente per territorio. A ciascun medico dell'associazione verranno liquidate le competenze relative alle scelte in carico. Non possono essere effettuate variazioni di scelte all'interno dell'associazione. L'associazione può comprendere fino a 4 medici di medicina generale ed un pediatra, i quali possono collaborare professionalmente suddividendosi determinati compiti, secondo quanto previsto dall'art. 2232 del C.C. La U.S.L., competente, sentito il Comitato di cui all' può concordare con l'associazione forme di incentivo di carattere non economico e di collaborazione sulla base di regolamenti definiti in sede regionale con i sindacati più rappresentativi. In tale caso le forme di collaborazione potranno essere principalmente quelle didattiche, di educazione sanitaria e di ricerca di base.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-1-2