Capo III
Art. 9
16 / 61Biologo collaboratore
In vigore dal 25 dic 1984
Il biologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-9