Capo III
Art. 7
14 / 61Biologo dirigente
In vigore dal 25 dic 1984
Il biologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-7