Art. 6 · Veterinario collaboratore
Capo II

Art. 6

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Veterinario collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
Il veterinario collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-6