Art. 56 · Vice direttore amministrativo
Titolo IV

Art. 56

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Vice direttore amministrativo

In vigore dal 25 dic 1984
Il vice direttore amministrativo svolge funzioni amministrative, economico-finanziarie e organizzative nonché attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali superiori. È responsabile delle attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive da lui impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti. Il vice direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Fra più vice direttori amministrativi nella stessa unità operativa la sostituzione del direttore amministrativo spetta al vice direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-56