Titolo IV
Art. 55
60 / 61Direttore amministrativo
In vigore dal 25 dic 1984
Il direttore amministrativo svolge funzioni operative autonome nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale; svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo capo servizio in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più direttori amministrativi di servizi appartenenti alla stessa struttura la sostituzione del direttore amministrativo capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-55