Art. 50 · Assistente sociale collaboratore
Capo IV

Art. 50

30 / 61

Assistente sociale collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
L'assistente sociale collaboratore, nell'unità operativa cui è assegnato, partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute. Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-50