Capo III
Art. 48
21 / 61Sociologo collaboratore
In vigore dal 25 dic 1984
Il sociologo collaboratore svolge attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-48