Art. 48 · Sociologo collaboratore
Capo III

Art. 48

21 / 61

Sociologo collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
Il sociologo collaboratore svolge attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-48