Art. 46 · Sociologo dirigente
Capo III

Art. 46

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Sociologo dirigente

In vigore dal 25 dic 1984
Il sociologo dirigente svolge attività inerenti alla sua specifica competenza (o qualificazione) professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. È responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività. Le attività svolte dal sociologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-46