Art. 38 · Geologo
Capo IV

Art. 38

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Geologo

In vigore dal 25 dic 1984
Il geologo svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e responsabilità professionale. Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione. Il geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra più geologi dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta al geologo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-38