Art. 28 · Operatore professionale collaboratore
Capo XI

Art. 28

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Operatore professionale collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro. Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-28