Art. 27 · Operatore professionale coordinatore
Capo XI

Art. 27

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Operatore professionale coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti allo specifico titolo professionale. Coordina l'attività del personale delle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-27