Capo XI
Art. 27
50 / 61Operatore professionale coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti allo specifico titolo professionale.
Coordina l'attività del personale delle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-27