Art. 22 · Operatore professionale di II categoria
Capo VIII

Art. 22

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Operatore professionale di II categoria

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-22