Capo VIII
Art. 22
45 / 61Operatore professionale di II categoria
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-22