Titolo I
Art. 2
2 / 61Farmacista coadiutore
In vigore dal 25 dic 1984
Il farmacista coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale.
Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-2