Capo VII
Art. 19
41 / 61Operatore professionale dirigente
In vigore dal 25 dic 1984
Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attività di formazione, professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza.
Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.
A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale permanente.
Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.
Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.
Svolge funzioni di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-19