Art. 15 · Fisico collaboratore
Capo V

Art. 15

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Fisico collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
Il fisico collaboratore svolge le attività del settore affidategli, nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-15