Art. 14 · Fisico coadiutore
Capo V

Art. 14

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Fisico coadiutore

In vigore dal 25 dic 1984
Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi, a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-14