Art. 12 · Chimico collaboratore
Capo IV

Art. 12

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Chimico collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
Il chimico collaboratore svolge le attività professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-12