Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 dic 1984
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984 PERTINI VISENTINI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1984 Registro n. 63 Finanze, foglio n. 319
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-04;786#art-2