Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 set 1984
Le concessioni di cui ai precedenti sostituiscono quelle vigenti con le stesse società ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo dovranno essere opportunamente adeguate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-rd-5