Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 set 1984
Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalità e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa società, l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-rd-3