Art. 2
In vigore dal 14 set 1984
Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalità e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa società, i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni:
Algeria;
Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
Egitto;
Libia;
Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
Tunisia;
territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S.
È altresì di competenza esclusiva della società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta. Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.
Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonché i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-rd-2