Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 9
76 / 163IMPIANTI DELLA SOCIETÀ
In vigore dal 14 set 1984
- IMPIANTI DELLA SOCIETÀ
Salvo i casi previsti dagli - 1° comma e 13 - 1° comma, della presente Convenzione, la Società installa ed esercisce in esclusiva, con qualsiasi sistema, tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi di propria competenza.
Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni fra il segmento spaziale e la rete terrestre, essi saranno assegnati ai gestori del traffico internazionale od alla concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.
Gli impianti della Società realizzati in territorio nazionale saranno ubicati nei centri nazionali previsti dai Piani regolatori di cui al precedente .
Al fine di assicurare servizi di elevata qualità, sicurezza e rendimento, la Società si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.
La Società, quando ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti locati o acquisiti da Amministrazioni statali o altri Enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'Amministrazione e con le limitazioni di cui all'.
Qualora i mezzi della Società debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri il cui traffico terminale con l'Italia è di competenza dell'Amministrazione, la Società ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Amministrazione la programmazione dei mezzi stessi al fine di evitare non necessarie duplicazioni di impianti; la Società ha altresì l'obbligo di consentire all'Amministrazione l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento del traffico di competenza, nei limiti e alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-9-2