Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 9
9 / 163Competenza degli impianti e dei collegamenti
In vigore dal 14 set 1984
- Competenza degli impianti e dei collegamenti
Sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti:
a) reti urbane, settoriali, distrettuali e compartimentali;
b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei
collegamenti trasversali nazionali, nei limiti di cui al successivo comma quarto;
c) impianti per i collegamenti internazionali per il traffico di frontiera, limitatamente alle località oltre frontiera
stabilite d'intesa tra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere.
La funzione di transito intercompartimentale viene svolta dagli autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, salvo quanto previsto al successivo comma ottavo.
Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti:
a) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei
collegamenti fra i centri di compartimento;
b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei
collegamenti trasversali nazionali nei limiti di cui al successivo comma quarto;
c) rete internazionale ivi compresi gli autocommutatori nazionali
per traffico internazionale;
d) ogni altro impianto per servizio di Stato.
I collegamenti trasversali nazionali utilizzano i mezzi ed i sistemi trasmissivi intercompartimentali dell'Amministrazione e quelli della Società afferenti al o ai compartimenti terminali, salvo quanto stabilito ai successivi commi quinto, sesto e settimo, secondo gli instradamenti tecnicamente ed economicamente più razionali, in funzione della struttura delle reti.
Nel caso di collegamenti trasversali nazionali realizzabili su direttrici intercompartimentali dell'Amministrazione, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono interamente costituiti con mezzi e sistemi trasmissivi dell'Amministrazione stessa.
Nel caso di collegamenti trasversali nazionali interessanti aree compartimentali limitrofe, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società.
In casi particolari, d'intesa con l'Amministrazione e sempre che ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potranno essere realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società collegamenti trasversali nazionali anche fra aree vicine di compartimenti non limitrofi.
La funzione di transito intercompartimentale di ordine superiore, rispetto a quella propria degli autocommutatori interdistrettuali di transito, se resa necessaria dalla esigenza di ottimizzare la struttura della rete intercompartimentale, verrà espletata dagli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione e/o dagli stessi autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.
Il traffico internazionale è, di norma, instradato attraverso gli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione.
L'Amministrazione può provvedere alla installazione ed esercizio di eventuali sezioni di commutazione per il traffico internazionale in quei centri di compartimento ove, d'intesa con la Società, ragioni tecnico-economiche lo consiglino.
Gli eventuali collegamenti trasversali internazionali, anche se attestati agli autocommutatori interdistrettuali della Società, vengono in ogni caso stabiliti d'intesa fra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere.
Il collegamento fra i centri di compartimento ed i centri nazionali è stabilito esclusivamente mediante i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società provvedono, d'intesa, alla definizione della struttura e delle caratteristiche della rete intercompartimentale, nonché alla programmazione ed alla realizzazione dei relativi circuiti sia di transito che trasversali, secondo le procedure di cui al successivo , e quelle che verranno stabilite di comune accordo.
Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la Società, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie compartimentali, ha l'obbligo di utilizzare i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione sulle stesse direttrici, quando ciò sia conveniente sotto il profilo tecnico-economico. Analogo obbligo ha la Società per i collegamenti internazionali per il traffico internazionale di frontiera.
Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, fermo restando che le competenze per le funzioni di commutazione che potranno essere svolte a terra per il sistema satellite risponderanno a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre fatta eccezione per quelli realizzati dalla Società per lo svolgimento del traffico terminale di utente di cui al successivo essi saranno assegnati ai gestori dei servizi nazionali o alla Concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche, determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.
Nel caso in cui l'Amministrazione assegni ai gestori di cui sopra l'impianto e l'esercizio dei suddetti complessi antenna ricetrasmittenti, gli stessi sono di competenza:
- dell'Amministrazione quando sono ubicati nei centri nazionali e
negli altri centri di compartimento telefonico, se il relativo traffico viene instradato tramite la centrale interdistrettuale terminale e/o di transito;
- della SIP in tutti gli altri casi.
L'Amministrazione e la Società provvederanno, d'intesa con la Concessionaria del sistema spaziale, alla definizione delle funzioni che il sistema satellite deve svolgere e delle relative specifiche.
L'Amministrazione provvede altresì alla costituzione ed esercizio dei sistemi telegrafici per la stampa, nonché dei sistemi di telegrafia necessari per la cessione all'utenza di circuiti telegrafici diretti per velocità di trasmissione fino a 300 baud.
I rapporti fra l'Amministrazione e la Società connessi agli adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale, sono disciplinati dalle norme di cui all'allegato B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-9