Art. 7 · FONTI NORMATIVE
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 7

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FONTI NORMATIVE

In vigore dal 14 set 1984
- FONTI NORMATIVE La concessione è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La Società è tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Società è tenuta, altresì, al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia. L'istituzione e l'espletamento da parte della Società di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all' della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-7-2