Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 64
64 / 163Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 set 1984
- Disposizioni transitorie e finali
L'Amministrazione si riserva il rapporto con l'utenza per i servizi espletati sulla rete telex-dati fino a quando non sarà realizzata l'interconnessione tra la stessa e la rete fonia-dati, secondo quanto previsto al 40 comma del precedente . Le modalità di trasferimento dei rapporti instaurati nel frattempo tra l'Amministrazione e l'utenza costituiranno oggetto di apposite intese tra la stessa Amministrazione e la Società.
L'Amministrazione, ove ragioni tecnico-economiche lo consiglino, potrà altresì affidare alla Società previe intese con la stessa il rapporto con l'utenza anche per i servizi espletati sulla rete telex, ivi compresi i servizi telegrafici di cui al penultimo comma del precedente .
La cessione di collegamenti diretti punto a punto, per i quali vi siano interessi militari o di sicurezza dello Stato, è regolata con appositi provvedimenti del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, d'intesa con le competenti Autorità.
In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente , deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Roma, 1 agosto 1984
Per la Società
SIP
Societa italiana per l'esercizio telefonico p.a.
IL PRESIDENTE
BELTRAMI
Per l'Amministrazione
Il direttore generale
MONACO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-64