Art. 62 · Condizione per l'efficacia della Convenzione
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 62

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Condizione per l'efficacia della Convenzione

In vigore dal 14 set 1984
- Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-62