Art. 59 · Penali
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 59

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Penali

In vigore dal 14 set 1984
- Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all', e che non comportino una sanzione più grave e per inosservanza delle disposizioni stabilite, dalle leggi e dai regolamenti vigenti per i servizi, oggetto della presente concessione l'Amministrazione può applicare alla Società una penale da un minimo di lire 10.000.000 (dieci milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze devono essere debitamente contestate alla Società. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione, dei proventi di spettanza dell'Amministrazione direttamente percepite dalla Società, dei canoni di uso e di manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata, oltre, che degli interessi calcolati ai tassi ufficiali di sconto vigenti durante il periodo di ritardo versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potrà essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal precedente . Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Società, ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione può non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quante previsto dei precedenti , nel caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Società stessa dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente ai 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-59