Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 58
58 / 163Decadenza
In vigore dal 14 set 1984
- Decadenza
In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., può essere disposta la decadenza della concessione.
In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall' della presente Convenzione, nonché di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.
Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-58