Art. 54 · Deposito cauzionale
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 54

54 / 163

Deposito cauzionale

In vigore dal 14 set 1984
- Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 1.000.000.000 (un miliardo), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell' della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società la sanzione prevista dal successivo . Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società. L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-54