Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 53
53 / 163Riscossione, modalità e termini di pagamento
In vigore dal 14 set 1984
- Riscossione, modalità e termini di pagamento
La Società, ferma restando la vigente disciplina circa le modalità e i termini dei pagamenti, provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi, anche per ciò che concerne i canoni di spettanza dell'Amministrazione di cui all'art. 263 del Codice P.T., mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte, salvo la facoltà per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società.
La Società è tenuta a versare all'Amministrazione gli introiti di spettanza di quest'ultima, al netto degli importi di propria competenza, in base ai criteri fissati nel precedente , entro l'ultimo giorno del terzo mese decorrente dalla data iniziale stabilita per il pagamento delle bollette relative ai servizi fatturati alla generalità dell'utenza, ai sensi delle disposizioni in vigore.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la Società è tenuta altresì a versare al gestore del servizio internazionale intercontinentale gli introiti dei servizi intercontinentali in partenza, esclusa l'intera soprattassa ed al netto della quota riconosciuta alla Società stessa.
Nel caso in cui i dati relativi al traffico internazionale, continentale od intercontinentale, non dovessero pervenire alla Società in tempo utile per le contabilizzazioni previste dal precedente , la Società medesima è tenuta a corrispondere, a titolo di acconto, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, le quote di spettanza dell'Amministrazione comprese quelle del traffico internazionale valutate, quest'ultime, nella misura corrispondente alle quote del periodo precedente definito, salvo successivo conguaglio.
L'Amministrazione, su motivata richiesta della Società, può prorogare, ove sussistano particolari motivi connessi all'attuazione dei programmi di investimento di cui all', le suddette scadenze fino al massimo di un anno con l'obbligo della Società di corrispondere per il periodo di proroga un importo aggiuntivo pari al tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno.
Per tutte le somme dovute dalla Concessionaria all'Amministrazione, per le quali non siano stabiliti termini di versamento da leggi, norme o da articoli della presente Convenzione, il versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla liquidazione degli importi notificata dall'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-53