Art. 51 · Canone di concessione
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 51

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Canone di concessione

In vigore dal 14 set 1984
- Canone di concessione A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione. Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Società à tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%. Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facoltà di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo , le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Società per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione Monica e di recapito dei telegrammi, a norma dell' della presente Convenzione. Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-51